Statuto
PREMESSA
La PROCIV-Girifalco, Associazione dei Volontari per la Protezione Civile, tutela ambientale, educazione alla salute, è costituita in Girifalco (CZ) ed è parte integrante della “PROCIV-ARCI Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile”, la quale è componente del Comitato di Volontariato del Dipartimento Protezione Civile di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 684 del 18/10/1993.
La PROCIV-ARCI fa parte della federazione ARCI, e si riconosce nella sua storia come parte integrante nei valori democratici e fonda la propria storia nel solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità anche richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU ed è impegnata per un’Europa unita dei cittadini.
FINALITA’ E DEFINIZIONE
Art. 1 E’ costituita un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata “PROCIV-Girifalco”, con sede in Girifalco (CZ) - Via della Repubblica.
Art. 2 La durata dell’Associazione è illimitata e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 L’organizzazione e la sua struttura interna sono regolati da principi democratici.
Opera nel rispetto della Costituzione Italiana, delle vigenti leggi e del presente Statuto.
Art.4 La PROCIV-Girifalco è un’ Associazione autonoma, pluralistica e si configura nel prestare la propria opera per mezzo dei suoi associati in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il Territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato le leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
L’Associazione si propone di valorizzare e promuovere il patrimonio forestale, promuove la tutela e la difesa del territorio e la salute delle popolazioni, favorisce il radicamento di questi valori con il proprio impegno su tutto il territorio di competenza.
L’attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.
Art. 5 I campi prioritari di iniziativa e intervento dell’Associazione e i compiti della PROCIV-Girifalco sono:
• prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell’attività della Protezione Civile ovunque si richieda la necessità dell’intervento;
• divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
• realizzare corsi di addestramento per i soci operativi, collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l’elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile;
• favorire lo sviluppo della coscienza sociale e quella di carattere professionale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
• promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
• nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell’ambiente compiere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola.
• avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell’Associazione e del presente Statuto.
Art. 6 La PROCIV-Girifalco considera inoltre suo dovere battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni scelta o azione che metta in discussione il diritto degli individui, delle comunità, dei popoli alla preservazione della pace, della vita, della salute e della tutela dell’ambiente.
Art. 7 La PROCIV-Girifalco in particolare agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi di Protezione Civile nelle sue differenti classi di rischio favorendo forme di organizzazione e di autotutela dei cittadini su tali terreni.
Art. 8 La PROCIV-Girifalco riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro età, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell’iniziativa della Associazione.
Art. 9 La PROCIV-Girifalco pertanto individua nel metodo associativo e nella formazione continua gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe.
LA FORMA ASSOCIATIVA
Art. 10 Possono aderire alla PROCIV-Girifalco solo persone fisiche. Si può aderire alla Associazione come “Socio Operativo”, “Socio Sostenitore”, “Socio Giovanile” e “Socio Onorario”. L’adesione è subordinata al pagamento annuale della quota sociale.
Art. 11 Gli associati sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa della PROCIV-Girifalco.
La loro adesione è subordinata al riconoscimento della sua struttura, dello Statuto e di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico che l’Associazione si è data, quali:
• l’assenza di fini di lucro;
• i principi di democrazia;
• partecipazione e collegialità;
• la trasparenza amministrativa;
• la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Art. 12 Gli associati hanno diritto a:
• concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
• partecipare all’assemblea con diritto di voto;
• eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Gli associati sono obbligati a:
• osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
• mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
• versare la quota associativa;
• prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.
Art. 13 Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci avviene:
• per recesso, che deve essere comunicato all’Associazione;
• per il mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
• per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per persistenza violazione degli obblighi statutari;
• per l’istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione
• per dichiarazione di espulsione deliberata dall’Assemblea, per gravi motivi, su proposta del Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto, al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.
Art. 14 Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
L’Associazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l’attività della stessa.
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Art. 15 La PROCIV-Girifalco promuove, favorisce e valorizza tutte le identità e le iniziative nel quadro di una effettiva partecipazione alla costruzione di un Associazionismo nazionale.
Art. 16 La PROCIV-Girifalco quale struttura di base della PROCIV-ARCI Nazionale, può partecipare alla formazione di un Comitato Territoriale, che rappresenti almeno tre strutture di base.
Tale Comitato si costituisce come livello superiore di coordinamento dell’Associazioni sul territorio promovendo la costituzione di nuove basi associative.
Il Comitato Territoriale, in virtù delle sue funzioni, assume la responsabilità di controllo e di indirizzo verso le strutture di base, ne controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
Art. 17 Gli organismi di direzione hanno il compito di attuare le scelte strategiche, operative e di governo dell’Associazione, attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio.
Art. 18 Sono Organismi di direzione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vice Presidente
• il Collegio dei Garanti
• il Collegio dei revisori dei Conti
Art. 19 L’Assemblea è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione, ed ha il compito di:
• approvare il bilancio (consuntivo e preventivo) relativamente ad ogni esercizio;
• approvare le proposte di modifica dello Statuto;
• approvare la proposta di adesione ad organizzazioni o patti federativi;
• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
• eleggere il collegio dei Garanti;
• eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
• eleggere il Presidente;
• deliberare l’espulsione del Socio dall’Associazione o l’eventuale sanzione, su proposta del Consiglio Direttivo a seguito di segnalazione del Collegio dei Garanti.
• Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
• Delibera lo scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta che lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati, ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono legali quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo è il massimo Organo di indirizzo e di rappresentanza dell’Associazione. E’ composto da cinque membri e alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci o altre personalità se invitate.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
• applicare le decisioni dell’Assemblea;
• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nonché decidere eventuali variazioni di bilancio da proporre successivamente all’Assemblea;
• approvare il programma annuale di attività e provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea;
• approvare il piano di tesseramento sociale;
• convocare l’Assemblea dei Soci in Congresso “Ordinario o Straordinario” stabilendo le norme e licenziandone i materiali preparatori;
• decidere la partecipazione o l’adesione ad organizzazioni o patti federativi da sottoporre all’approvazione dall’Assemblea dei Soci;
• eleggere al suo interno il Vice Presidente, Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un tre dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
In questo caso convoca, nella stessa seduta, l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria che dovrà svolgersi entro tre mesi dall’atto di sfiducia, con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli Organismi dirigenti.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta di presa d’atto, convoca l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per l’elezione del nuovo gruppo dirigente.
Nel periodo di vacanza della carica di Presidente, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 21 Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo.
Rappresenta l’Associazione in giudizio e verso terzi.
Dispone l’ordine del giorno e convoca il Consiglio Direttivo che presiede.
Dispone l’ordine del giorno e convoca l’Assemblea che presiede.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri.
Chiede ratifica dei provvedimenti adottati nel primo Direttivo successivo.
Art. 22 Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza. Su delega del Presidente può essere responsabile di specifici compiti.
GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO
Art. 23 Sono Organi di garanzia e controllo:
• il Collegio dei Garanti;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 24 Il Collegio dei Garanti è Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
E’ eletto dall’Assemblea.
Esso ha il compito di:
• interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
• emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi dirigenti;
• verificare il rispetto dei principi contenuti nell’art. 11, del presente Statuto, da parte di tutti gli associati;
• dirimere le controversie insorte fra Soci, fra questi e gli Organismi dirigenti e fra Organismi dirigenti, proponendo, ove sussista il caso, la giusta sanzione.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria iniziativa.
Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 30 giorni dalla richiesta o contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria.
Le decisioni assunte, scritte e motivate, sono immediatamente esecutive.
La richiesta di espulsione del Socio dall’Associazione, per gravi motivi, deve essere discussa nel Consiglio Direttivo e successivamente deliberata all’Assemblea.
Contro tale decisione l’associato può adire all’Autorità giudiziaria.
Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi che eleggono il Presidente al loro interno.
I Garanti sono scelti fra i Soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di Organismi direttivi a pari livello.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e le sedute sono valide quando siano presenti almeno due suoi componenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente il Collegio.
Le sanzioni, sono comminate dall’Assemblea in base alla gravità del fatto contestato, esse sono:
a) Il rimprovero verbale;
b) Il rimprovero scritto;
c) La sospensione del diritto di Socio da 7 a 60 giorni;
d) L’espulsione dall’Associazione
Art. 25 Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo di controllo amministrativo.
Esso ha il compito di:
1) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
2) controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
3) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio dei revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi scelti fra i Soci non componenti di Organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile; il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
Art. 26 I Principi generali ai quali si ispira e si uniforma la “PROCIV-Girifalco sono:
• l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci;
• il diritto dei Soci alle garanzie democratiche cui si ispira l’Associazione;
• l’adozione di strumenti democratici di governo;
• la trasparenza delle decisioni e degli atti assunti e la loro verificabilità.
Art. 27 L’elezione degli Organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 28 Gli Organismi dirigenti ed esecutivi restano in carica tre anni.
PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
Art. 29 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• beni mobili di proprietà della stessa;
• eccedenze degli esercizi annuali;
• erogazioni, donazioni, lasciti.
Art. 30 Le fonti del finanziamento dell’Associazione sono:
• le quote annuali di adesione;
• i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
• i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
• i contributi pubblici e privati.
Art. 31 L’esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, deve essere discusso ed approvato entro i primi mesi dell’esercizio a cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro tre mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 32 Lo scioglimento della “PROCIV-Girifalco e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti degli aventi il diritto, dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata.
In tal caso il patrimonio dell’Associazione, dedotto delle passività, sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato, operanti in identico o analogo settore.
Art. 33 Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto, valgono le norme vigenti.
Girifalco 19.02.2006










